Art. 3 — Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado

Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 20 giugno-3 luglio 2007, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni."

Testo vigente dal 12 luglio 2007

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 245/2007

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 2007

    Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, gli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui tali norme non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle nome vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni. L'individuazione del punto di riferimento, per il compimento dei quattro anni di servizio rimanenti, nella data di ordinario collocamento a riposo era ragionevole in un contesto normativo ove si prevedeva che comunque, dopo sei anni al massimo, l'incarico stesso dovesse essere affidato ad altri, ma cessa di esserlo in un assetto in cui, venuto meno tale limite, coloro che hanno ottenuto un incarico direttivo prima del compimento dei sessantasei anni, possono continuare a mantenerlo fino a settantacinque anni, mentre restano irragionevolmente esclusi per sempre coloro che non lo hanno ottenuto, ancorché, avvalendosi del diritto a prolungare la propria permanenza nei ruoli della magistratura, sancito dall'art. 16, comma 1- bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, siano ugualmente in grado di assicurare almeno quattro anni di servizio. Peraltro, vanificato lo scopo di riservare gli incarichi direttivi a magistrati relativamente meno anziani e di garantirne la rotazione, risulta altresì frustrata la ratio legis sottesa alla disciplina «a regime» prevista dalla legge di delega. L'irragionevolezza della disposizione si è inevitabilmente trasmessa all'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, attuativo di una delega che riproduce integralmente detta disciplina transitoria.

    Art. 2 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 105 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 luglio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 2006 al 12 luglio 2007.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 20 giugno-3 luglio 2007, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni."

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-16;20~art3 · fonte del testo

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