Capo I – Trattamento economico
- Art. 73 — Trattamento economico
- Art. 73-bis — Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti
- Art. 73-ter — Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capo e di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri
- Art. 73-quater — Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari e ai marescialli
- Art. 73-quinquies — Emolumento ex articolo 3, comma 2 della legge 28 marzo 1997, n. 85
- Art. 73-sexies — Trattamento economico del personale in ausiliaria