Art. 73 — Trattamento economico
Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, nei riguardi del personale comunque in servizio a tale data. Con la decorrenza di cui al comma 1, al personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla tabella I allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo, di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico del personale delle Forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nel grado di "maresciallo aiutante", l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800. L'importo relativo al livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3 corrisponde a quello relativo al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
