Art. 62 — Criteri di inquadramento
Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati ((sono inquadrati nei ruoli)) "ispettori", "sovrintendenti" ed "appuntati e finanzieri", secondo i criteri di cui ai successivi articoli. Gli inquadramenti di cui al comma 1:
- a)hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1 settembre 1995;
- b)sono effettuati sulla base dell'anzianita' di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:
- 1)per il personale appartenente al ruolo "Sottufficiali", la legge 31 luglio 1954, n. 599, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;
- 2)per il personale appartenente al ruolo "finanzieri e appuntati", la legge 3 agosto 1961, n. 833, e la legge 1 febbraio 1989, n. 53.
Testo vigente dal 19 settembre 1995
