Art. 22 — Disposizioni finali e abrogazione
A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonche' l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Testo vigente dal 13 gennaio 2015
