Art. 17 — Sedute delle commissioni censuarie
Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessita' di adottare uniformi criteri di massima. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione. In caso di assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione piu' anziano nella carica e, in subordine, d'eta'. Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che provvede alle assegnazioni degli affari.
Testo vigente dal 13 gennaio 2015
