Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1996 al 19 marzo 2005. 380 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: All'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La tassa di concessione per i disegni tessili puo' essere pagata in rate annuali.". All'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, il punto 2 e' sostituito dal seguente: "2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:
tolto: a) per la domanda di brevetto 50.000;
tolto: b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione 1.000.000;
tolto: c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate:
tolto: a) rata per il I quinquennio 500.000;
tolto: b) rata per il Il quinquennio 600.000;
tolto: c) rata per il III quinquennio 1.000.000;
tolto: d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 100.000;
tolto: e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione 2.000.000;
tolto: f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate:
tolto: 1) rata per I quinquennio 600.000;
tolto: 2) rata per II quinquennio 1.000.000;
tolto: 3) rata per III quinquennio 1.500.000;
tolto: g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 150.000.". Alle note dell'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, e' aggiunta la seguente nota: "6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualita'; le annualita' successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento puo' effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui al comma 3, lettera b).".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;198~art11 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.