Art. 14 — Registrazione delle ispezioni
[1]((Le Autorita' marittime)) assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformita' e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/883, non appena:
- a)sia stato completato il rapporto di ispezione;
- b)sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure c)
[2]sia stata concessa un'esenzione.
Testo vigente dal 23 aprile 2024
