Art. 5 — Omessa assicurazione obbligatoria
L'articolo 1234 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 1234 Omessa assicurazione obbligatoria Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 e' irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro.».
Testo vigente dal 9 novembre 2007
