Art. 3 — Sanzioni per documentazione irregolare
Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro. Al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' vietato il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa. E' applicata, altresi', una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
