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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 9 ottobre 2010. 562 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: L'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001 e' sostituito dal seguente: "Art. 14-bis (Perdita del grado). - 1. La perdita del grado e' disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare nei seguenti casi:

tolto: a) perdita della cittadinanza;

tolto: b) assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata;

tolto: c) interdizione giudiziale o inabilitazione;

tolto: d) irreperibilita' accertata;

tolto: e) violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalita' delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina;

tolto: f) sentenza di condanna:

tolto: 1) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, la condanna comporta la pena accessoria della rimozione;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: 2) per delitto non colposo, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5), del codice penale. 2. La perdita del grado e' disposta anche nel caso di assunzione di servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito, in altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero nelle Forze di polizia. 3. La perdita del grado decorre:

tolto: a) dalla data del provvedimento, nei casi di cui al comma 1, lettere a), d) ed e);

tolto: b) dalla data di assunzione del servizio, nei casi di cui ai commi 1, lettera b), e 2;

tolto: c) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi di cui al comma 1, lettere c) e f); 4. Nei casi di cui al comma 1, lettere e) e f), se e' gia' intervenuta la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni effetto, avvenuta per perdita del grado mantenendo l'originaria decorrenza. 5. La reintegrazione nel grado puo' essere disposta con provvedimento della Direzione generale per il personale militare:

tolto: a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), a seguito di istanza presentata dall'interessato, quando le relative cause siano cessate;

tolto: b) nel caso di cui al comma 1, lettera e), a seguito di istanza presentata dall'interessato trascorsi almeno cinque anni dalla data della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto ottima condotta morale e civile. Tale periodo e' ridotto alla meta' se il militare ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado. Se il militare ha conseguito piu' di una ricompensa puo' chiedere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado e' stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

tolto: c) nel caso di cui al comma 1, lettera f), a seguito di istanza presentata dall'interessato quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi del numero 1) della stessa lettera f), anche a norma della legge penale militare;

tolto: d) nel caso di cui al comma 2, a seguito di istanza presentata dall'interessato ovvero d'ufficio, quando il militare cessa di appartenere ad altra Forza armata o di polizia. 6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento e non comporta di diritto la riammissione in servizio del militare.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;197~art6 · fonte del testo

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