Art. 1 — Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante
All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti: «g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita';
- g-ter)"Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;».
Testo vigente dal 5 agosto 2004
