La domanda di cui all'art. 1 e' presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

  • a)iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che e' sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
  • b)comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione puo' essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Testo vigente dal 15 aprile 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;197~art2 · fonte del testo

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