Art. 1
All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, dopo le parole: «Province di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei comuni in Provincia di Vicenza e in Provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento,»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 riguardante i comuni interessati delle Province di Vicenza e di Brescia sono stabilite, previa intesa con la Provincia autonoma interessata, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.».
Testo vigente dal 30 maggio 2006
