Il comma 3 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dai seguenti: "3. Resa la dichiarazione di cui al comma 1, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, cosi' ritirato, e' trasmesso direttamente dal rilevatore al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia, assicurandone la segretezza. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spesa, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante ovvero per esigenze di giustizia qualora richiesto dall'autorita' giudiziaria. Il personale del commissariato del Governo e del comune incaricato della custodia delle dichiarazioni di cui al comma 1 e del rilascio delle relative certificazioni e' tenuto al segreto d'ufficio. Il dichiarante puo' essere richiesto a produrre la detta certificazione esclusivamente al momento dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. La richiesta di esibizione del certificato in casi diversi costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge. 3-bis. La richiesta di certificazione di appartenenza o aggregazione di cui al comma precedente puo' essere inoltrata al commissario del Governo anche per il tramite del comune. In tal caso il commissario del Governo provvede agli adempimenti successivi e alla consegna della dichiarazione per il tramite del comune.". Al comma 6 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la parola: "pretore" e' sostituita dalla parola: "Tribunale". Al comma 6 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Il Tribunale provvede alla trasmissione del foglio A/1 al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla.". Il comma 8 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente: "8. La busta di cui al comma 7 e' consegnata dal dichiarante al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano qualora intenda affidarla alla custodia di tale organo ovvero al segretario del comune di residenza se intenda affidarla alla custodia di tale ente. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.".

Testo vigente dal 20 febbraio 2002

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-18;11~art1 · fonte del testo

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