Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2010 al 27 settembre 2022. 737 parole tolte, 10 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: I centri di raccolta devono essere autorizzati dalla autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma competente per territorio previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti minimi:
tolto: a) essere sottoposti al controllo di un veterinario ufficiale che garantisca, in particolare, il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f);
tolto: b) essere situati in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi sanitari;
tolto: c) essere provvisti:
tolto: 1) di un ambiente adibito esclusivamente alla costituzione dei gruppi di animali destinati agli scambi o a ricevere animali da macello nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
tolto: 2) di adeguati impianti che consentano di caricare, scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie: tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
tolto: 3) di adeguate infrastrutture di ispezione;
tolto: 4) di adeguate infrastrutture di isolamento;
tolto: 5) di adeguate attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame;
tolto: 6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
tolto: 7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
tolto: 8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale. 2. l centri di raccolta di cui al comma 1, devono:
tolto: a) essere puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le disposizioni del veterinario ufficiale;
tolto: b) introdurre solo animali identificati e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o animali da macello che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6. A tal fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare il marchio di identificazione degli animali nonche' i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie e categorie ed in caso di irregolarita' ne informa immediatamente il veterinario ufficiale competente sul centro;
tolto: c) essere sottoposti a regolari ispezioni da parte del servizio veterinario ufficiale per verificare la sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'autorizzazione. La frequenza minima di tali ispezioni, fissata nel provvedimento autorizzativo, deve essere almeno annuale. 3. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta, in base al certificato sanitario o altro documento di accompagnamento degli animali e dei loro marchi d'identificazione, deve trascrivere su apposito registro, o registrare su supporto informatico, ogni informazione relativa a:
tolto: a) il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali della specie bovina o il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali della specie suina che entrano nel centro e la loro destinazione prevista;
tolto: b) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro. 4. L'autorita' sanitaria competente delle regioni e delle province autonome:
tolto: a) autorizza, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, i centri di raccolta, attribuendo a ciascuno un numero di riconoscimento; l'autorizzazione, che puo' essere limitata ad una determinata specie di animali o ad animali di determinate categorie e individua le modalita' di separazione tra gli animali da macello e quelli da allevamento e produzione;
tolto: a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta autorizzati con il relativo numero di riconoscimento.
tolto: b) sospende l'autorizzazione di cui alla lettera a), in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; l'autorizzazione e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
tolto: c) revoca l'autorizzazione di cui alla lettera a), in caso di reiterate violazioni alle norme di cui al presente decreto o ad altre normative veterinarie ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale. 5. I servizi veterinari delle regioni e province autonome comunicano al Ministero della sanita' i dati e le informazioni relativi ai procedimenti e provvedimenti di cui al comma 4, compresi i relativi aggiornamenti. 6. In base alle informazoni di cui al comma 5, il Ministero della sanita' predispone un elenco dei centri di raccolta autorizzati e lo trasmette alla Commissione europea.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;196~art9 · fonte del testo
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