Art. 2 — Disposizioni finali e transitorie
Il quarto comma dell'articolo 2428 del codice civile e' abrogato. Le disposizioni degli articoli 154-bis, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 9, del presente decreto, e 154-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano nella redazione delle relazioni finanziarie relative a esercizi, semestri e periodi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima attuazione, la Consob emana i provvedimenti previsti dal presente decreto entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Fino all'attuazione dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di modalita' di diffusione delle informazioni regolamentate.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
