Art. 4 — Sicurezza del trasporto ferroviario
Per le tratte ricadenti nel territorio regionale adibite unicamente a servizi passeggeri in ambito regionale, locale, urbano e suburbano e funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di sicurezza, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE.
Testo vigente dal 24 novembre 2010
