Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

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Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

Testo vigente dal 28 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 2008 al 28 marzo 2021. 257 parole tolte.

tolto: Qualora, in presenza delle condizioni indicate dal paragrafo 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano la copertura dei costi del servizio con una tariffa diversa da quelle stabilite nel presente decreto, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e rideterminano le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi. A tale fine, le regioni o le province autonome interessate trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalita' di cui al predetto articolo 27. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori agli importi minimi previsti dagli allegati IV, sezione B, o dall'allegato V, sezione B, del regolamento (CE) n. 882/2004, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invia la relazione corredata di motivato parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale le rideterminazioni di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

    Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;194~art9 · fonte del testo