Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

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Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

Testo vigente dal 28 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 2008 al 28 marzo 2021. 141 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: Si definiscono:

tolto: a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004;

tolto: b) controlli rafforzati: i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, nonche' quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale. Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo 1 e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalita' di cui all'articolo 5 e all'allegato C - sezione I, prestato per effettuare il controllo e dell'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi. Ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

    Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;194~art4 · fonte del testo