Art. 5 — Denominazioni
Un prodotto di lana puo' essere qualificato: "lana virgen" o "lana de esquilado"; "ren, ny uld"; "schurwolle"; "(lingua straniera)"; "fleece wool" o "virgin wool"; "laine vierge" o "laine de tonte"; "lana vergine" o "lana di tosa"; "scheerwol"; "la' virgem"; "uusi villa"; "ren ull", solo quando e' composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, ne' trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
- a)la totalita' della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al comma 1;
- b)la quantita' di tale lana rispetto al peso totale della mischia non e' inferiore al 25%;
- c)in caso di mischia intima, la lana e' mischiata soltanto con un'altra fibra. Nel caso previsto dal precedente comma, l'indicazione della composizione percentuale completa e' obbligatoria. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione e' limitata allo 0,3% di impurita' fibrose per i prodotti di cui ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.
Testo vigente dal 24 giugno 1999
