Art. 4 — Tolleranze
Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra puo' essere qualificato con il termine 100% o "puro" o eventualmente "tutto", esclusa qualsiasi espressione equivalente. Una quantita' di altre fibre e' tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.
Testo vigente dal 24 giugno 1999
