Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:

  • 1)sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
  • 2)sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
  • 3)sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
  • 4)sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

Testo vigente dal 24 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194~art14 · fonte del testo