Art. 14 — E s c l u s i o n i
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:
- 1)sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
- 2)sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
- 3)sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
- 4)sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.
Testo vigente dal 24 giugno 1999
