Art. 10 — D e r o g h e
1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati di lavorazione di cui all'articolo 2, comma 1, non vi e' obbligo di apporre un'etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9. 2. I prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dal presente decreto. 3. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio puo' figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita. 4. L'esposizione in vendita dei prodotti di cui al comma 2 e al comma 3, deve avvenire in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.
Testo vigente dal 24 giugno 1999
