Art. 12 — Scambio di informazioni
Il Ministero della sanita' informa trimestralmente gli altri Stati membri e la Commissione europea in merito alle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari rilasciate o ritirate, in conformita' alle prescrizioni del presente decreto, indicando:
- a)il nome o la denominazione sociale del titolare della autorizzazione;
- b)la denominazione commerciale del prodotto fitosanitario;
- c)il tipo di preparazione;
- d)il nome ed il tenore di ogni sostanza attiva presente nel prodotto fitosanitario;
- e)gli usi autorizzati;
- f)i limiti massimi di residui determinati provvisoriamente per ogni sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario e per ogni coltura autorizzata, qualora detti limiti non siano gia' determinati in sede comunitaria;
- g)le ragioni dell'eventuale ritiro dell'autorizzazione;
- h)il fascicolo necessario per la valutazione dei limiti massimi di residui provvisoriamente determinati. Il Ministero della sanita' redige un elenco annuale dei prodotti fitosanitari autorizzati e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea provvedendo altresi' alla sua pubblicazione alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta le opportune misure per l'attuazione del sistema standardizzato di informazione definito in sede comunitaria.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
