Art. 15 — Certificazione sanitaria per il trasporto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 27 settembre 2022. 505 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello I, II o III che figura nell'allegato «E». Il certificato e' costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario piu' di un foglio, i gruppi di due o piu' fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed e' provvisto di un numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario, perlomeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il certificato ha una validita' di dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario. Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario, comprese le garanzie complementari, per una partita di animali possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante; a tal fine i certificati sanitari devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto. Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali. Per gli ovini e i caprini da ingrasso e da allevamento spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che figura nell'allegato «E», e' rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine. Per gli ovini e i caprini da macello spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto o da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro di origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme al modello I che figura nell'allegato «E», e' rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli necessari, previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine o del centro di raccolta di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a). Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro di raccolta riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera a), il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un attestato per lo Stato membro di destinazione e rilascia un secondo certificato sanitario conforme al modello 1 che figura nell'allegato «E», annotandovi i dati pertinenti dei certificati sanitari originali e allegandovi una copia autenticata dei certificati originali. In tal caso il periodo di validita' combinata dei certificati non puo' essere superiore a quello di cui al comma 1. Il veterinario ufficiale che rilascia un certificato sanitario per gli scambi intracomunitari in conformita', a seconda dei casi, del modello I, II, o III che figura nell'allegato E e' tenuto a provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno del rilascio del certificato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;193~art15 · fonte del testo
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