Art. 4 — Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità
La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianita', confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianita', compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non e' soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.
Testo vigente dal 28 luglio 2003
