Art. 16 — Clausola finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 4, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La spesa derivante dal presente decreto e' soggetta a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento e' recuperato a valere, quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato.
Testo vigente dal 28 luglio 2003
