Art. 3 — Clausola finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto ((,ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis,)) valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 (( milioni)) per il 2003, e lire 22.520 (( milioni)) a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge. Il (( Ministro dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 4 luglio 2001
