Art. 27 — Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal Plasma
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261.
Abrogato dal 7 febbraio 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261.
Abrogato dal 7 febbraio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 7 febbraio 2008. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall' articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 2007, N. 261
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;191~art27 · fonte del testo
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