Art. 12-bis — Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio ((a esso connesse)), con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalita' di funzionamento ((della piattaforma)) istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ((del 17 settembre)) 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalita' di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni ((informazione e strumento necessari)) per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo e' interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla ((consultazione da parte del pubblico)) dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresi' un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.

Testo vigente dal 21 gennaio 2026

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 2025 al 21 gennaio 2026. 3 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio a tolto: essi aggiunto: esso connesse, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in … 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalita' di funzionamento tolto: delle aggiunto: della piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiunto: del 17 settembre 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalita' di funzionamento della piattaforma … legislativo 8 novembre 2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni informazione e strumento tolto: necessario aggiunto: necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del … 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione aggiunto: da parte del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art12bis · fonte del testo

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