Art. 6 — Organismo di indennizzo nazionale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2003 al 1 gennaio 2006. 50 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e' riconosciuto il ruolo di Organismo di indennizzo nazionale. L'Organismo di indennizzo nazionale, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'Ufficio centrale italiano, secondo le modalita' stabilite con apposita convenzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;190~art6 · fonte del testo
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