Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2005 al 1 luglio 2006. 676 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale e' richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non piu' di cinque consorziati per la Classifica I e non piu' di quattro consorziati per la Classifica II e III. I consorziati assumono responsabilita' solidale per la realizzazione dei lavori affidati al Consorzio in regime di contraente generale. I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Per i Consorzi stabili:

tolto: a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 20-quater, devono essere posseduti da ciascun Consorziato e dal Consorzio;

tolto: b) il requisito di cui all'articolo 20-ter, lettera a), sistema di qualita' aziendale, qualora non posseduto dal Consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;

tolto: c) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, lettera b), cifra d'affari in lavori, e' convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del Consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi gia' costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

tolto: d) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 3, lavoro di punta, puo' essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito puo' essere conseguito alternativamente, con il piu' consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due piu' consistenti lavori realizzati da non piu' di due consorziati, con i tre piu' consistenti lavori realizzati compiuti da non piu' di tre consorziati;

tolto: e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il Consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la Classifica I, a quindici milioni di euro per la Classifica II, a trenta milioni di euro per la Classifica III di qualificazione. Tale importo sara' ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, lettera a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici ed il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo e' ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;

tolto: f) il Consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilita' previsto dal presente decreto. Ove non si avvalga di tale facolta' il Consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e). I Consorzi di cooperative possono conferire le attivita' di contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:

tolto: a) la prevista assegnazione delle attivita' deve essere comunicata dal Consorzio in sede di qualifica e, per le aste pubbliche, in sede di offerta;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: b) le Imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;

tolto: c) i requisiti delle Imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal Consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 20-octies;

tolto: d) il Consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la Cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di piu' di una Cooperativa, si procede alla costituzione di una societa' di progetto ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Consorzio non partecipi alla Societa' di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le Cooperative assegnatarie e con la Societa' di progetto, ovvero con la sola Societa' di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-20;190~art20sexies · fonte del testo

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