L'operatore professionale, ai fini della registrazione al RUOP di cui all'articolo 34, presenta una domanda di registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/2031 al Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha la propria sede legale, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attivita' in relazione a piante e prodotti delle piante. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, definisce con successivo provvedimento, i contenuti, le modalita' e le procedure operative per il deposito della domanda di registrazione al RUOP di cui al comma 1. Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, registra senza indugio l'operatore professionale e assegna il codice di registrazione comunicandolo all'operatore medesimo e agli altri Servizi fitosanitari regionali coinvolti, attraverso il Sistema informativo fitosanitario di cui all'articolo 51. Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario regionale competente ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1.

Testo vigente dal 26 febbraio 2021

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19~art35 · fonte del testo

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