Art. 18 — Ispettore fitosanitario
Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. Gli ispettori fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici e professionali:
- a)essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-6 Scienze biologiche, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio ((; costituisce titolo)) preferenziale aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;
- b)aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali in modo coerente;
- c)aver svolto un tirocinio in servizio di almeno sei mesi. Gli ispettori fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo professionale di «ispettore fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del Servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per cui sono stati incaricati. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, prescrivono le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti. Gli ispettori fitosanitari provvedono ad irrogare le sanzioni per le trasgressioni previste dal presente decreto. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 22 giugno 2023
