Art. 8 — Violazione degli obblighi di comunicazione dell'operatore aereo ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2023/2405
E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro l'operatore aereo che, a partire dall'anno 2025, non trasmette all'E.N.A.C., entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento, le informazioni relative al:
- a)quantitativo totale di carburante caricato in ciascun aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate;
- b)fabbisogno annuo di carburante, per aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate;
- c)quantitativo annuo non caricato, per aeroporto dell'Unione, che deve essere considerato pari a 0 (zero) qualora il quantitativo annuo non caricato sia negativo oppure qualora sia inferiore o pari al 10 per cento del fabbisogno annuo di carburante;
- d)quantitativo annuo eventualmente caricato, per aeroporto dell'Unione europea, per motivi di conformita' alle norme di sicurezza applicabili in relazione al carburante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405 espresso in tonnellate;
- e)quantitativo totale di carburante sostenibile eventualmente acquistato da fornitori di carburante al fine di operare i voli effettuati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405, in partenza dagli aeroporti dell'Unione europea, espresso in tonnellate;
- f)per ogni eventuale acquisto di carburante sostenibile, il nome del fornitore di carburante, il quantitativo acquistato espresso in tonnellate, il processo di conversione, le caratteristiche e l'origine delle materie prime utilizzate per la produzione e le emissioni durante il ciclo di vita del carburante sostenibile e, se un acquisto comprende diversi tipi di carburante sostenibile con caratteristiche diverse, le informazioni per ciascun tipo di carburante sostenibile;
- g)totale dei voli effettuati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405 in partenza dagli aeroporti dell'Unione europea, espresso in numero di voli e in ore di volo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) e f), l'operatore aereo allega:
- a)una dichiarazione dei sistemi relativi ai gas a effetto serra cui partecipa e nell'ambito dei quali gli e' possibile comunicare i carburanti sostenibili per l'aviazione;
- b)una dichiarazione attestante di non aver comunicato, nell'ambito di piu' di un sistema relativo ai gas a effetto serra, partite identiche di carburanti sostenibili per l'aviazione;
- c)informazioni sulla partecipazione a regimi di sostegno finanziario dell'Unione europea, nazionali o regionali che consentano agli operatori aerei di essere compensati per i costi dei carburanti sostenibili per l'aviazione acquistati e informazioni che indichino se la stessa partita di carburanti sostenibili per l'aviazione abbia ricevuto o meno sostegno nell'ambito di piu' di un regime di sostegno finanziario.
Testo vigente dal 16 dicembre 2025
