Art. 2 — Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297
All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.».
Testo vigente dal 21 settembre 2005
