L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
  • 1)la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;
  • 2)la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa;
  • b)previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo puo' effettuare il pagamento;
  • c)previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
  • d)nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sara' prevista la possibilita' per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato articolo 13;
  • e)previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;
  • f)previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;
  • g)l'attuazione della direttiva non dovra' comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art48 · fonte del testo

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