Art. 3 — Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015
Al decreto legislativo n. 149 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.»;
- b)all'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)alla lettera a), dopo le parole «sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio,»;
- 2)alla lettera e), dopo le parole «al contrasto del lavoro sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini,».
Testo vigente dal 7 ottobre 2016
