Art. 2 — Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 45.
Abrogato dal 10 aprile 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 45.
Abrogato dal 10 aprile 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2011 al 10 aprile 2014. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009.»;
tolto: b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.»;
tolto: c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
tolto: d) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: «16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.»;
tolto: e) al comma 20, le parole: «le funzioni trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni e i compiti trasferiti».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-19;185~art2 · fonte del testo
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