Art. 7 — Misure di tutela del personale di volo
Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto, ai sensi della legislazione vigente, nel rispetto del segreto medico, ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima della sua assegnazione ed in seguito ad intervalli periodici. Il personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per cui e' idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dagli organismi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di idoneita' alla mansione specifica di navigante ed e' compiuta secondo le modalita' e la periodicita' previste dalle suddette disposizioni. Al personale di volo dell'aviazione civile viene garantito un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attivita'. Il datore di lavoro assicura servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione idonei a garantire al personale di volo dell'aviazione civile gli adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza.
Testo vigente dal 21 settembre 2005
