Agli effetti della legge penale si intende per:
- a)«strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- b)«dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- c)«mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
- d)«valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non e' emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non e' legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma e' accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che puo' essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.
Testo vigente dal 29 novembre 2021
