Art. 3 — Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo l'articolo 25-octies e' inserito il seguente: «Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a)per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b)per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a)se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b)se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».
Testo vigente dal 29 novembre 2021
