La contribuzione volontaria puo' essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda. La contribuzione volontaria non e' ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

Testo vigente dal 27 giugno 1997

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1357/2025

    20 gennaio 2025

    Il divieto di doppia contribuzione stabilito dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, secondo cui non è consentita la prosecuzione della contribuzione volontaria nell'A.G.O. per i periodi contestualmente assicurati attraverso una delle forme di previdenza obbligatoria, si applica anche con riferimento alla forma di previdenza obbligatoria ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 denominata gestione separata, rispetto alla quale l'art. 5 del d.m. n. 282 del 1996 pone una deroga solo temporale a tale divieto.

    Art. 6

    Rassegna di gennaio 2025, p. 103 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 44/2017

    Questione inammissibile
    24 febbraio 2017

    È dichiarata inammissibile, per carente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza nonché per più radicali profili relativi alla formulazione del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, censurato dalla Corte d'appello di Trieste - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - nella parte in cui vieta il cumulo tra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi di prosecuzione dell'attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi inferiori a tremila euro annui. Nel riproporre la questione già sollevata nel medesimo giudizio a quo e dichiarata inammissibile dalla sentenza n. 114 del 2015, il rimettente non ha corretto il difetto di motivazione sulla rilevanza evidenziato da tale pronuncia, omettendo di integrare l'insufficiente descrizione della fattispecie concreta con nuovi e aggiuntivi elementi (acquisibili mediante i poteri istruttori d'ufficio di cui dispone), con la conseguenza che la qualificazione dell'attività di lavoro prestata (per la quale è stata effettuata la contribuzione nella gestione separata) come attività di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., non è giustificata da una adeguata motivazione e che non sono enucleate le ragioni per cui tale attività è sottoposta al regime previsto dalla norma censurata. Per altro verso, il petitum si presenta generico e indeterminato, giacché si risolve nella richiesta di introdurre una esclusione dal divieto di cumulo tra diversi tipi di contribuzione in relazione a casi privi dei necessari requisiti di tipicità e chiarezza, ed appare, inoltre, volto a ottenere un'addizione ampiamente manipolativa, e non "a rime costituzionalmente obbligate", ma affidata, per una precisa individuazione, alla discrezionalità del legislatore. Un eventuale intervento di quest'ultimo diretto a identificare con precisione le prestazioni di lavoro che, in ragione del carattere saltuario dell'attività prestata o comunque del limitato impegno orario e della ridotta entità dei compensi, siano sottratte al divieto di cumulo ben potrebbe fornire una più specifica tutela a soggetti caratterizzati da una condizione di particolare debolezza nel mercato del lavoro. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 114 del 2015. Precedenti citati: ordinanze n. 177 del 2016 e n. 209 del 2015, sulla inammissibilità per carente descrizione della fattispecie e di causa e difetto di motivazione sulla rilevanza; sentenza n. 218 del 2014, ordinanze n. 101 del 2015 e n. 29 del 2015, sulla inammissibilità per genericità e indeterminatezza del petitum; sentenza n. 254 del 2016 e ordinanza n. 25 del 2016, sulla inammissibilità in caso di richiesta di addizione non "a rime costituzionalmente obbligate" ).

    Art. 6 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 114/2015

    Questione inammissibile
    18 giugno 2015

    È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 184, censurato in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo la prospettazione del giudice a quo , vieterebbe il cumulo tra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata, nei casi di prosecuzione dell'attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi inferiori a tremila euro annui. Il rimettente ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene applicabile al caso concreto la regola generale del divieto di cumulo, diversamente da quanto accade nel caso di lavoro subordinato a tempo parziale, di tipo verticale, orizzontale e ciclico, e nel caso delle prestazioni occasionali di tipo accessorio. L'indeterminatezza della fattispecie, che non consente di comprendere la natura e i caratteri del lavoro in questione, nonché il regime di tutele applicabile, impedisce di valutare l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto e, di conseguenza, l'eventuale irragionevolezza della discriminazione derivante dalla norma censurata. Per l'affermazione che l'indeterminatezza della fattispecie descritta nell'ordinanza di rimessione impedisce alla Corte costituzionale di valutare l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto dal giudice a quo , v. la citata sentenza n. 139/2014 e le citate ordinanze nn. 100/2013 e 276/2012.

    Art. 6 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;184~art6 · fonte del testo

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