Art. 2 — Modifiche all'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
L'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 20. 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' professionale. 2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio e' soggetto a procedimento disciplinare e puo' essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.».
Testo vigente dal 18 maggio 2006
