Art. 2 — Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, le parole: «nel proprio Stato membro» sono soppresse;
- b)all'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), le parole: «che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «che beneficiano nell'Unione europea».
Testo vigente dal 30 novembre 2024
