Art. 1 — Modificazioni alla legge 23 dicembre 2014, n. 190
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 57, lettera b), le parole: «complessivamente prodotto;» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente prodotto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;
- b)al comma 59, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «L'emissione della fattura, ove prevista, puo' avvenire in modalita' semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.».
Testo vigente dal 30 novembre 2024
