Il presente decreto disciplina la facolta' di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 24 giugno 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;180~art1 · fonte del testo