I materiali CAC sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore in conformita' ai commi 2, 3 e 4, di seguito «documento del fornitore». Il documento del fornitore non deve essere simile al documento di accompagnamento di cui all'articolo 59, in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:

  • a)la dicitura «norme e regole UE»;
  • b)il nome dello Stato membro in cui il documento e' stato redatto o il relativo codice;
  • c)l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
  • d)il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
  • e)il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
  • f)la denominazione botanica;
  • g)la dicitura «materiali CAC»;
  • h)la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta': il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varieta' per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali e' ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
  • i)la data di emissione del documento. Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore e' di colore giallo. Il documento del fornitore e' stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, chiaramente visibile e leggibile. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto qualificati come materiali CAC, se sono commercializzati utilizzando il documento del fornitore come etichetta, riportano, sullo stesso, un riferimento all'articolo 3 della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

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