Art. 19 — Tariffe
Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'E.N.A.C., in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316.
Testo vigente dal 4 febbraio 1999
